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Ordinanza — n. 35106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence denial due to recidivism after probation. Appeal declared inadmissible for lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lorenzo D'Agostini's appeal against the appellate court's denial of a suspended sentence inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed, but the court found the decision based on the defendant's recidivism after a prior probation period to be legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 1, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The judge must deny conditional suspension when the offender demonstrates an inability to refrain from further crimes, as evidenced by recidivism after probation, without requiring consideration of all statutory parameters.

Parole chiave

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conditional sentence suspension recidivism after probation inadmissible appeal criminal policy criteria motivation vices importanza del successo d'integrazione pene condizionali assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 1, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184
Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250
246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez.
Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225
246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINI LORENZO nato a ROMA il 26/07/1982 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'Agostini Lorenzo a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo: la Corte di Appello ha evidenziato il dato negativo concretato dalla condotta dell'imputato, il quale è ritornato a delinquere dopo avere beneficiato della messa alla prova per un fatto precedentemente commesso, così dimostrando di non essere capace di astenersi dalla commissione di reati. Trattasi di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.

Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che le condizioni di vita dell'imputato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore