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Ordinanza — n. 35105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior specific convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Wladimiro Carletti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances was illogical, yet the appellate court had already established a sound argumentative framework. The Supreme Court upheld this reasoning, noting that the defendant's existing record of specific prior convictions legally precludes the application of generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/1990; When an accused bears a record of specific prior convictions, the court may lawfully deny generic mitigating circumstances, rejecting appeals based on alleged illogical reasoning regarding this statutory exclusion.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances specific prior convictions appeal inadmissibility illogical reasoning Corte di Cassazione D.P.R. 309/1990 criminal liability menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLETTI WLADIMIRO nato a ROMA il 20/09/1989 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Carletti Wladimiro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) ha evidenziato come l'imputato non possa beneficiare delle attenuanti generiche, avendo già a suo carico diversi precedenti specifici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il PreOdente