Ordinanza — n. 35104/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà del ragionamento posto a base del decisum, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, dovendo escludersi la finalità della cessione a terzi della sostanza ricavabile dalle piante e dalle foglie essiccate in sequestro, e, in ogni caso, dovendo escludersi anche l'offensività della condotta della messa a dimora di n. 7 piante;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35104/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quanto alla doglianza in tema di dosimetria della pena, che la Corte di merito ha adeguatamente argomentato sulla sua congruità, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANZIONE SALVATORE nato a PALERMO il 02/04/1979 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Stanzione Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per avere allestito una coltivazione di cannabis, ponendo a dimora numerose piante in vasi (dal cui principio attivo erano ricavabili 99,16 dosi medie singole) ed avere detenuto foglie e piante di cannabis poste ad essiccare (dal cui principio attivo erano ricavabili 527,26 dosi medie singole). Rilevato che il ricorrente lamenta:
1. vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà del ragionamento posto a base del decisum, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, dovendo escludersi la finalità della cessione a terzi della sostanza ricavabile dalle piante e dalle foglie essiccate in sequestro, e, in ogni caso, dovendo escludersi anche l'offensività della condotta della messa a dimora di n. 7 piante;
2. inadeguatezza del trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere rivisto in senso maggiormente favorevole all'imputato. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante e dalle foglie rinvenute nella disponibilità dell'imputato, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, quanto alla doglianza in tema di dosimetria della pena, che la Corte di merito ha adeguatamente argomentato sulla sua congruità, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere