Italian court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding lower court's rejection of statutory aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim regarding the application of a specific drug possession aggravating circumstance. The defense argued that the lower court failed to qualify the facts under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree, while the prosecution contended the defendant's conduct within a prison facility demonstrated sufficient gravity. The court ruled that the trial judges correctly evaluated all evidence and determined the defendant's actions did not meet the threshold for the alleged aggravating circumstance due to the high quantity seized and the context of detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The court of first instance may lawfully reject the applicability of a statutory aggravating circumstance for drug possession when the overall conduct, including quantity and location, lacks the minimum offensiveness required by the specific provision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASANO MATTIA nato a MESSINA il 25/06/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Rasano Mattia, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 75,45 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 393 dosi medie singole, con l'aggravanta di avere commesso il fatto all'interno di un istituto penitenziario.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, introduzione all'interno del carcere) indicativi della gravità della condotta, non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pliésid