Ordinanza — n. 35102/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICARI CARMELO nato a PALERMO il 04/07/1980 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Vicari Carmelo a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato. Considerato che la censura è genericamente posta e che la decisione impugnata risulta sorretta da sufficiente apparato argomentativo, ammettendo la giurisprudenza di legittimità, ove la pena non superi la media edittale, la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35102/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato. Considerato che la censura è genericamente posta e che la decisione impugnata risulta sorretta da sufficiente apparato argomentativo, ammettendo la giurisprudenza di legittimità, ove la pena non superi la media edittale, la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICARI CARMELO nato a PALERMO il 04/07/1980 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Vicari Carmelo a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato. Considerato che la censura è genericamente posta e che la decisione impugnata risulta sorretta da sufficiente apparato argomentativo, ammettendo la giurisprudenza di legittimità, ove la pena non superi la media edittale, la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P esid ntes