Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35101/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35101/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA CARMELO nato a PALERMO il 09/07/1980 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da La Mattina Carmelo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 cod. strada. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, commi 15 e 17 cod. strada. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
momento del reato deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti ritardo ingiustificato dell'azione penale forza di cosa giudicata materiale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 131-bis cod. pen
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA CARMELO nato a PALERMO il 09/07/1980 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da La Mattina Carmelo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 cod. strada. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

è stata validamente esclusa in sentenza: le numerose precedenti violazioni della medesima norma - puntualmente richiamate in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbta commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto per intensità del dolo; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensor