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Ordinanza — n. 35099/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the defendant's arguments did not fall within the limited statutory grounds for challenging such judgments. The defense argued the trial judge failed to address potential immediate acquittal causes, but the court noted these reasons were explicitly excluded by the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds immediate acquittal procedural code court costs fine ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 129 cod. proc. pen
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire aiustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato pr >scioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SAMANTHA nato a VASTO il 28/07/1990 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdatyLisrlle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Bevilacqua Sannantha, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena con ordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire aiustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato pr >scioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli ser i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputata. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e iella somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr i