Ordinanza — n. 35097/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO EDUARDO nato a NAPOLI il 23/04/1987 avverso la sentenza del 24/04/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di L'AQUILAdato o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Romano Eduardo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p r cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di gi dizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati allo stesso ascritti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35097/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO EDUARDO nato a NAPOLI il 23/04/1987 avverso la sentenza del 24/04/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di L'AQUILAdato o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Romano Eduardo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p r cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di gi dizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati allo stesso ascritti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90).
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l'accordo tra le parti, astenendosi dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica ed alla congruità della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 20 .7, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor ? della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P