Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35096/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar association lawyer signature required by new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to sign it with a lawyer enrolled in the special bar association, a requirement mandated by Law 103/2017. Although the petitioner signed personally, the law now strictly requires a special bar lawyer's signature to avoid inadmissibility, regardless of whether the lawyer accepted the mandate. The court applied the principle of *tenus regit actum* to rule the appeal inadmissible without formalities and ordered the petitioner to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Law n. 103/2017, Art. 1, comma 63; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special bar association of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special bar association lawyer Law 103/2017 amendment personal signature requirement procedural formalities requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law n. 103 of 23 June 2017, Art. 1, comma 63
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tennpus regit actunn la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.
274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.).
Corte Cost. sent. n. 186 del 1.3.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 1.3.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIELLO SALVATORE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 18/06/1985 avverso la sentenza del 24/04/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINAR di L'AQUILAdato_a_y_vistralre—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso per cassazione risulta proposto personalmente da Mauriello Salvatore in data 8.5.2018. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale delta Corte di cassazione. - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, al opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del d'fensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Considerato che, in applicazione del principio processuale tennpus regit actunn la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 1.3.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de le ammende. Così deciso in data 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr