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Ordinanza — n. 35095/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague, generic grievances lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was formulated in entirely generic terms. The appellant merely criticized the lack of motivation in the lower court's decision without providing specific legal or factual arguments to support the claim of responsibility. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request; generic grievances lacking specific comparison with the lower court's justifications render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility generic grievances Code of Criminal Procedure specific legal grounds lack of motivation causa di sequestro beni sequestrati sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 73, comma 5, d.P.R. 319/90
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO GIUSEPPE nato a ROMA il 17/06/1982 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nicas ro Giuseppe, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 319/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente gen iriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta a conferente apparato argomentativo. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilit'l (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'aff rmazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della i Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ent