Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding sentencing agreement terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance sentence reducing penalties for drug possession and arms trafficking based on a plea agreement. The court ruled that arguments concerning the formation of the party's will regarding the agreement and the prosecutor's consent were waived and thus precluded from review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against second-instance sentences based on plea agreements are inadmissible if the grounds concern waived matters or the lack of evaluation of statutory exemption conditions, as the party's waiver of such issues precludes their examination in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARELLA CHRISTIAN nato a ROMA il 18/05/1990 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.PAPARELLA Christian ricorre, a mezzo del proprio difensore, E vverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis E ! ss. cod. proc. pen.con con la quale la Corte di Appello di Roma ha rideterminz ito la pena, in relazione ai reati allo stesso ascritti di detenzione di sostanza stupef acente del tipo marijuana, hashish e cocaina, di ricettazione di armi e di una SE !rie di ulteriori violazioni in matria di armi, nella misura di anni cinque di reclu isione ed euro 24.000 di multa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugna :a.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 10 3, a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte d legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Guaii, Rv. 272969).
E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo.
4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenz a di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sen t. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle sp ese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria n ella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de la Cassa delle ammende. Così deciso