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Ordinanza — n. 35093/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses plea bargain appeal for lack of grounds regarding suspended sentence request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Walter Scarselletta's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued for the suspension of the sentence, but the parties had not agreed to this benefit, which must be explicitly requested or devolved to the judge's discretion. Consequently, the court ruled that no legal grounds existed to challenge the sentence under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are only admissible for specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors; a request for suspended sentence not included in the agreement or explicitly devolved to the judge excludes its ex officio grant, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal suspended sentence request inadmissible appeal defendant's will procedural code art 448 principio di celerità ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricors ) deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019
Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARSELLETTA WALTER nato a COLLEFERRO il 23/08/1993 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato_oivigírti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Scarselletta Walter a mezzo d I difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile sol ) per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, a motivo del quale la difesa deduce oggi la nullità della sentenza lamentandone la mancata concessione, non aveva formato oggetto di accordo tra le parti (cfr. Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610 — 01:"In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può esser concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto s faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio noi può essere accordato d'ufficio").

Considerato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi legittimanti l'impugnazione della sentenza. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricors ) deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. Den. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore