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Ordinanza — n. 35092/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Basi Abu Bakar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant complained of a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, alleging insufficient reasoning in the lower court's judgment. The court rejected this claim because the grievances were entirely generic and failed to specify the legal grounds or factual elements supporting the request, as required by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal must specify the legal grounds and factual elements supporting the request; generic grievances lacking specific comparison with the lower court's justifications result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances Code of Criminal Procedure specific legal grounds factual elements required court costs award Article 129 violation diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
artt. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBASI ABU BAKAR (CUI 04ABPVF) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Basi Abu Bakar, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente genEriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta ca conferente apparato argomentativo. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa2amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Prid