Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific criticism against the lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rusconi Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of the sentence under Article 133 of the Penal Code, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected these claims as generic and unsupported by a specific critique of the appellate court's argumentation, noting that the original sentence was sufficiently motivated by the defendant's negative personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In the cassation trial, a challenge seeking a new evaluation of the sentence's congruity is inadmissible if the lower court's determination was not arbitrary or illogical, provided the decision is supported by adequate reasoning and does not require a new assessment of the penalty's appropriateness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCONI MICHELE nato a LECCO il 06/05/1983 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Rusconi Michele a mezzo del d fensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosser ,anza dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazion della pena, Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inann -nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P e