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Ordinanza — n. 35090/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific criticism against the lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rusconi Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of the sentence under Article 133 of the Penal Code, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected these claims as generic and unsupported by a specific critique of the appellate court's argumentation, noting that the original sentence was sufficiently motivated by the defendant's negative personality.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In the cassation trial, a challenge seeking a new evaluation of the sentence's congruity is inadmissible if the lower court's determination was not arbitrary or illogical, provided the decision is supported by adequate reasoning and does not require a new assessment of the penalty's appropriateness.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review negative personality Article 133 penal code congruity of penalty procedural costs obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCONI MICHELE nato a LECCO il 06/05/1983 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Rusconi Michele a mezzo del d fensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosser ,anza dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazion della pena, Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inann -nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P e