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Ordinanza — n. 35087/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic penalty as arguments merely repeat lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alberto Piacentini's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the traffic court's evaluation of evidence and the specific penalty under Article 186 of the Road Code, arguing procedural errors. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was sound, the new arguments were merely repetitive of those already dismissed on appeal, and the penalty determination was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada; In the cassation trial, an attack aiming at a new evaluation of the appropriateness of the penalty is inadmissible if its determination is not the result of mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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traffic penalty appeal inadmissible cassation repetitive arguments appropriateness of penalty Article 186 Road Code judicial arbitrariness court costs and fine gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi riguardanti l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTINI ALBERTO nato a PADOVA il 10/05/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Piace 'tini Alberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato li cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-bis cod. strada. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto ai primi due motivi di ricorso, nei quali si contesta la valutazione degli elementi di prova offerti in sentenza, che i rilievi d fensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni non censurabili in questa sede, perché immuni da vizi logici.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi riguardanti l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada sono del tutto genericamente posti, palesandosi inidonei ad incrinare le argomentazioni illustrate dai giudici nelle conformi sentenze di meritc. Considerato, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzicnatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità della scelta sanzionatoria adottata dal giudice di primo grado.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consiglier