Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of logical flaws in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding contradictory reasoning and sentencing violations. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly exclude recidivism and overlooked generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's decision logically sound and based on correct inferential criteria. Consequently, the appeal was dismissed without a new evaluation of the sentence's appropriateness, as such reviews are prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 99 c.p.: The Court of Cassazione cannot examine appeals challenging the appropriateness of a sentence if the lower court provided sufficient and logical reasoning, as a new evaluation of sentencing congruity is inadmissible when not based on arbitrary or illogical grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE ALIOUNE nato il 06/06/1994 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mbaye Alioune, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di. cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta:
1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato quanto all'affermazione di penale responsabilità;
2. Inosservanza dell'art. 99 cod. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato, quanto al primo motivo, che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato e l'oggettiva gravità del fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la :ensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui detarminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere e