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Ordinanza — n. 35085/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted burglary, ruling procedural admissibility and appellate review standards upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giancarlo Fontana inadmissible and ordered him to pay court costs. Fontana challenged the lower court's finding of criminal responsibility for attempted burglary in a residence, arguing for procedural defects and lack of a formal complaint. The court rejected these claims, noting that appellate courts review only legal errors and that the specific crime remains prosecutable ex officio despite legislative changes.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal responsibility are inadmissible if they merely contest factual reconstruction or lack a formal complaint, as the Court of Cassazione reviews only legal errors and the crime remains procedible ex officio.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility attempted burglary ex officio procedural complaint requirement appellate review standards Cassazione criminal procedure omissione del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA GIANCARLO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 16/11/1988 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fontana Giancarlo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione. Rilevato che il ricorrente contesta l'affermazione di penale responsabilità, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e deducendo, altresì, l'improcedibilità del reato per difetto di querela.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazion a, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ritenuto, quanto al motivo attinente alla procedibilità del rato, che il motivo è palesemente destituito di fondamento: il furto in abitazione non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, sicché il reato risulta procedibile d'ufficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pre