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Ordinanza — n. 35084/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being too generic and failing to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its failure to meet statutory requirements for specific legal arguments. The appellant's sole ground of complaint was a generic assertion of insufficient reasoning without citing specific legal provisions or factual elements. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic complaints lacking specific comparisons with the lower court's justifications result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of complaint specific legal reasons requirement factual elements citation Cassazione ordinanza prova informatica accusa penale insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCULEO VINCENZO nato a PARTINICO il 18/09/1961 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Arcu leo Vincenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e furto di energia elettrica. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, ir iosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale; carenza di rr lotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente genE Tiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnati ì, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta c la conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilita (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'aff ?Tmazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottat Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inann missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE Ala somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della i Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pre