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Ordinanza — n. 35083/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35083/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELUGHI GIOVANNI nato a MESSINA il 01/08/1963 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata. Visto il ricorso proposto a mezzo del difensore da Felughi Giov anni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all' rt. 95 d.P.R. 115/2002; Rilevato che il ricorrente lamenta:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva; carenza di motivazione, avend o la Corte di merito fornito una motivazione meramente apparente sul punto, elusiva delle specifiche doglianze difensive con particolare riferimento al rigetto Iella richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen 2. Carenza di motivazione della sentenza impugnata nella p irte in cui la Corte di merito ha rigettato il quinto motivo di appello, attinente al a richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente motivazid ne sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Parole chiave

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motivi di cassazione riconsiderazione ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate rinuncia al dibattimento orale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Carenza di motivazione della sentenza impugnata nella p irte in cui la Corte di merito ha rigettato il quinto motivo di appello, attinente al a richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
per mancata assunzione di una prova decisiva; carenza di motivazione, avend o la Corte di merito fornito una motivazione meramente apparente sul punto, elusiva delle specifiche doglianze difensive con particolare riferimento al rigetto Iella richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELUGHI GIOVANNI nato a MESSINA il 01/08/1963 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata. Visto il ricorso proposto a mezzo del difensore da Felughi Giov anni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all' rt. 95 d.P.R. 115/2002; Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva; carenza di motivazione, avend o la Corte di merito fornito una motivazione meramente apparente sul punto, elusiva delle specifiche doglianze difensive con particolare riferimento al rigetto Iella richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen 2. Carenza di motivazione della sentenza impugnata nella p irte in cui la Corte di merito ha rigettato il quinto motivo di appello, attinente al a richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente motivazid ne sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto alla prima censura, che la revoca della ordinanza di ammissione della teste Amantia Giovanna è stata congruamente argomentata dal primo giudice sulla base di giustificazioni condivise dalla Cor te di merito, rispetto alle quali il ricorso non si confronta realmente. Considerato, quanto alla doglianza riguardante il mancato accoglimento della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dib attimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta ur, icamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli at Ritenuto, inoltre, che solo la decisione di procedere a rinno vazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'usg del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, Cozzetto, Rv. 58236). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la ausa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclus a in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettab li in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam Tiissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere