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Ordinanza — n. 35081/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft of electricity, ruling facts are for lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35081/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the appellant lacked subjective intent for the crime of electricity theft, claiming ignorance of the illegal connection. The court rejected this, stating the appeal improperly challenged factual reconstruction and evidence evaluation reserved for the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of the crime or the evaluation of evidence are inadmissible as they infringe upon the exclusive competence of the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction evaluation of evidence theft of electricity subjective intent appellate competence legal certainty conseguimento fraudolento di una prestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASSICA PIETRO nato a MESSINA il 11/06/1963 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzp del difensore da FrEssica Pietro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'avere connMesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio.

Rilevato che la difesa si duole, nei motivi di ricorso proposti (motivo primo e secondo) della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, contestando l'affermazione di responsabilità dell'imputato, il quale, a detta della difesa, essendo subentrato nel contratto di fornitura di energia elettrica era all'oscuro dell'allacciamento abusivo e delle modalità fraudolente con cui era stato realizzato. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dall'imputato. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietrc l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congruz e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr i