Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of habitual crime condition under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court validly excluded the non-punishability benefit under Article 131-bis of the Penal Code because the defendant's conduct lacked the required habitual nature, evidenced by the controlled duration and quantity of illegal waste disposal. The defense's arguments regarding factual re-evaluation were rejected as they fall outside the scope of cassation review, which cannot substitute the trial judge's assessment of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; In cassation proceedings, the court cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and the benefit of non-punishability under Art. 131-bis is denied when the habitual nature of the crime is not established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO GINO nato a PRAIA A MARE il 01/01/1989 avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da De Mar co Gino. Vista la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorre nte, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rinnessior e del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità elle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferE nte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente con rif rimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. per . oggetto di doglianza. Rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce dell'accertata reite azione della condotta di deposito incontrollato di rifiuti, circostanza app rezzata con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie richiamate in motivazione, tale da portare la decision i i?. adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità, ricorrendo a condizione dell'abitualità del reato, ostativa al riconoscimento del beneficio.
Considerato che è parimenti sorretto da congrua motivazio ne l'ulteriore profilo valutato dal giudice di merito concernente la non partic alare tenuità dell'offesa: facendo buon governo dell'istituto la Corte di merito h a ritenuto, in ragione dell'entità del pericolo per la collettività, desunto dalle n lodalità della condotta (durata dello sversamento e quantità di rifiuti illecitamer te depositati senza cautela alcuna), che il fatto non fosse connotato da speciale t 12nuità. Considerato che le argomentazioni difensive sul punto, dietr D l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, propongono una considerazior e alternativa del compendio probatorio ed una diversa valutazione del fattc , profili che sfuggono al sindacato di legittimità.
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento d ella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ri costruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plat. sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da I giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellE Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gi