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Ordinanza — n. 35077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction due to lack of new factual evidence in admissibility review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a different factual reconstruction regarding the theft, claiming the victim lacked surveillance. The court rejected this because the appeal presented a new factual narrative that cannot be examined during a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; The appeal is inadmissible when it attempts to reconstruct facts differently from the first-instance judgment, as such new factual arguments fall outside the scope of a review of legality.

Parole chiave

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review of legality new factual reconstruction inadmissible appeal theft conviction scope of admissibility reati contro la salute pubblica inquinamento degli alimenti comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della le gge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625, comma 1 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCARA ALESSANDRO nato a PALERMO il 25/07/2002 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Arcara Alessandro, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della le gge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 625, comma 1 n.

7) c.p. Considerato che la doglianza è destituita di fondamento: nel richiamare la dinamica dei fatti riportata nella sentenza di primo grado, la Cort d'appello ha evidenziato come l'azione furtiva fosse del tutto sfuggita al controlla del soggetto passivo, essendo peraltro assente nell'esercizio commerciale un sistema di videosorveglianza che consentiva di monitorare in modo cpntinuativo i comportamenti degli avventori. Considerato che le contrarie argomentazioni difensive sono palesemente versate in fatto, prospettandosi nel ricorso una diversa ricostruzione della vicenda, che, come è noto, non può formare oggetto di delibazione in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ; idin