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Ordinanza — n. 35076/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against attempted theft conviction due to habitual criminality and aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued for a specific exemption under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his extensive prior record for property crimes and drug offenses proved habitual conduct, legally barring the exemption. Furthermore, the court confirmed the aggravating circumstance regarding the theft of items inside a parked vehicle, rejecting the appellant's challenge on these grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 625 n. 7 cod. pen.: The exemption for particular leniency under Article 131-bis cannot be applied when the accused has committed multiple crimes of the same kind, as the habitual nature of the conduct precludes the statutory benefit.

Parole chiave

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attempted theft aggravated circumstances habitual criminality exemption leniency prior criminal record Cassazione appeal inadmissible appeal confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la prima censura, attinente al mancato ricono cimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la corte di merito ha congruamente argomentato in ordine alla ricorrenza nei fatti dell'5ggravante di cui all'art. 625 n.
art. 131- bis cod. pen
Considerato che la prima censura, attinente al mancato ricono cimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26813 de 10/02/2016, Grosoli
ex multis Sez. 5, n. 26813 de 10/02/2016, Grosoli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELOUSAIEF BOULBEBA nato il 20/01/1992 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Elous ief Boulbeba, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato dii tentato furto pluriaggravato. Considerato che la prima censura, attinente al mancato ricono cimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è scandita da nec bssaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugna a, in cui, con argomentare immune da censure, la Corte di appello ha rima icato come il ricorrente risulti gravato da numerosi precedenti condanne per ieati contro il patrimonio e cessione di sostanze stupefacenti; considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali a inoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono 'manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, osta :ivo per legge al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 de 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione della punibilità ser particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere' applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abøia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stess.1 o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poic ié è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevann l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la corte di merito ha congruamente argomentato in ordine alla ricorrenza nei fatti dell'5ggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo riguardato il tentativo di 'furto le cose esistenti all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica vi., tra le quali possono essere ben ricomprese quelle che fanno parte della dotazione del veicolo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d ílla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell. 1 Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore