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Ordinanza — n. 35075/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks factual re-evaluation power in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense's arguments were deemed generic and failed to engage with the factual reasoning of the lower court's judgment. The court ruled that cassation judges cannot re-evaluate facts or adopt new factual parameters, limiting their role to legal correctness.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation proceedings, the court is precluded from re-reading factual elements or adopting new factual parameters, and appeals lacking specific engagement with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic defense arguments factual re-evaluation prohibition Italian criminal procedure judicial review limits allegazione motivata pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO NUNZIO nato a LENTINI il 25/10/1980 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ru so Nunzio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di 'pui agli artt.81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A della rubrica); 81 cpv., 493 ter cod. pen. (capo B della rubrica).

Considerato che tutte le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti; risu tano essere del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazio i sviluppate nelle conformi sentenze di merito, nella quali è stata offerta puntu le risposta alle doglianze qui reiterate. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte d'appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corre ti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che tutti i motivi di ricorso, dietro l'apparente proposizione di vizi di legittimità, si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr