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Ordinanza — n. 35074/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft charges, ruling procedural admissibility and criminal liability upheld by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's arguments regarding the statute of limitations and criminal liability. The defense claimed the recent legislative reform on theft admissibility applied to home burglary, but the court found this reform only covered standard theft. Furthermore, the appellate court's reasoning on liability was deemed logically sound and consistent with the trial record, leaving no room for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision on procedural admissibility and criminal liability is free from logical incongruities and supported by the trial record, even if the appellant cites recent legislative reforms inapplicable to the specific facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft statute of limitations home burglary prosecution legislative reform application criminal liability reasoning risarcimento per errore giudiziario responsabilità penale impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARRA GIUSEPPE nato a BRONTE il 19/03/1966 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Musa rra Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato d cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole della mancanza della condizione di procedibilità del reato, è palesement destituito di fondamento trattandosi di reato perseguibile d'ufficio: il novum apportato in tema di procedibilità dalla recente riforma introdotta a seguito c lell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è valevole per l'ipotesi d furto e non opera con riferimento alla fattispecie del furto in abitazione.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, che le ragioni di doglia nza, oltre ad essere genericamente formulate, sono riproduttive di censure gi h prospettate nella sede di merito e disattese dalla Corte d'appello con argomer tare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legitt Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam rnissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE illa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Con