Italian Court dismisses appeals against second-instance theft verdicts citing lack of new evidence and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Fiaschè Fortunata and Fiaschè Sara inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The defense argued for nullity due to missing decisive evidence and violations of the 'beyond reasonable doubt' standard, but the court found the lower court's reasoning sufficient and based on sound inferences. Consequently, the appeals were rejected because the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual findings or order new evidence in second-instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or order new evidence in cassation appeals, as such powers belong exclusively to the court of second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE FORTUNATA nato a NOTO il 23/04/1968 FIASCHE' SARA nato a MANTOVA il 27/06/1963 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensor da Fiaschè Fortunata e Fiaschè Sara, ritenute responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato. Rilevato che la difesa lamenta:
1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale c n particolare riferimento agli artt. 512 cod. proc. pen e 6 CEDU;
2. Nullità della sentenza per mancata assunzione di una próva decisiva; inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da congrua motivazione con riferimento ai profili dedotti dalla difesa; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de le imputate, esente dai vizi logici lamentati nel ricorso, perché basata su corr tti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili ' massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto, quanto ai riconoscimenti fotografici operati dalle persone offese, che l'esito degli stessi ha formato oggetto di puntuale e attenta valutazione nelle sentenze di merito.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, concernendo la ricoAruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza d lla Corte di appello; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plau ibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. "l80601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il -igetto della richiesta di acquisizione di nuove prove è stato congruamente ar omentato in sentenza sulla base dell'irrilevanza ai fini del decidere degli ccertamenti sollecitati dalla difesa; considerato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice, sulla base di apprezzamenti di merito, ritenga di non poter decidere all stato degli atti Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagzimento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favo