Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation reserved for the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding his responsibility for a road traffic homicide. The court ruled that the appeal improperly challenged the factual reconstruction and evidence assessment, which fall exclusively within the appellate court's competence. Consequently, the court found the lower court's motivation sufficient and refused to re-evaluate the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of law is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, reserving such powers exclusively to the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSORTI ANTONIO nato a CALCINATE il 01/05/1967 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Con,Orti Antonio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reatp di omicidio stradale. Rilevato che il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in relazione all'aff rmazione di responsabilità in relazione al reato a lui ascritto.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietro .'apparente prospettazione di vizi di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, invest >no profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento d ella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plaL sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co