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Ordinanza — n. 35068/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for traffic offenses due to insufficient grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35068/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marko Montebruno inadmissible regarding his conviction for traffic offenses. The defense argued for generic mitigating circumstances under Articles 62-bis and 133 of the Penal Code, but the lower court provided sufficient reasoning based on the gravity of the conduct and the defendant's negative personality. The court upheld this decision, ruling that the first instance judgment was not arbitrary and did not require a re-evaluation of the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 133 c.p.; Art. 360, n. 1 lett. a c.p.p.: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is valid if supported by relevant elements showing the gravity of the offense and the defendant's negative personality, without needing to address every single defensive argument.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances traffic offenses sentencing negative personality assessment inadmissible appeal procedural grounds circostanza attenuante favoreggiamento pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 360, n. 1 lett. a c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBRUNO MARKO nato il 02/04/1974 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mont bruno Marko, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati d cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di m tivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posl o in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la c ncessione del beneficio, la gravità della condotta e la negativa personalità dell'im utato. Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di con essione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, Ce Cotiis, Rv. 26582601).

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

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