Italian Court dismisses appeal for road traffic offense, citing lack of legal grounds and factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for contradictory reasoning and violations of criminal code articles regarding necessity, but the court found these claims concerned factual evaluation reserved for the lower court. Consequently, the decision was upheld because the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation proceedings, the court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact reconstruction, limiting its review to legal errors and logical inconsistencies in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILLI ANTONIO nato a CITTA' SANT'ANGELO il 10/03/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cilli Antoriio, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: I) Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quàie si evince dal testo della motivazione della sentenza impugnata; travisamento delal prova.
II)Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità d !Wimputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricDrso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento d l materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazion , esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto che l'aspetto rimarcato nel ricorso, riguardante la distanza a cui si sarebbe arrestato il veicolo condotto dall'imputato per pc i ripartire repentinamente è elemento non decisivo ai fini della esclu ione della responsabilità del ricorrente; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la prospettazione riguardante la ricorrenza della scriminante putativa dell'avere agito mputato in stato di necessità (art. 54 cod. pen.) è del tutto generica e tendentE comunque ad avvalorare una diversa ricostruzione del fatto, esclusa dai giudi:i di merito sulla base di argomentazioni prive di aporie logiche e aderente alle risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse & giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del a decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccstruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plaus bili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 2E 0601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa de