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Ordinanza — n. 35065/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-devoluted issues and insufficient recidiva reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal regarding causality and the aggravating circumstance under Article 61, while the lower court correctly omitted these non-devoluted issues. The court upheld the conviction for burglary and confirmed the recidiva finding as properly motivated by the defendant's increased social danger.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot raise issues on which the appellate court correctly omitted to pronounce because they are not within its cognition, and the burden of motivation for recidiva must be strictly respected.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non devoluted issues recidiva reasoning burglary aggravating circumstance Court of Cassazione imputazione di furto reiterazione di reati penali reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o i altre norme giuridiche in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui aWart. 61 n. 5 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MGHAIZ KHALID nato il 15/10/1969 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da ghaiz Khalid, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del rea 'o di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di assoluzione in difetto dell'elemento oggettivo del reato con particolare riferimento all'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta di introduzione nell'abitazione e l'impossessamento dei beni altrui.

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o i altre norme giuridiche in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui aWart. 61 n. 5 cod. pen.

3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla riconosciuta recidiva reiterata ed infraqui quennale. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i primi due motivi di ricorso, pertinenti all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, attengono a profili non devoluti alla cognizione della Corte d'appello; considerato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex nnultis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Considerato che è stato rispettato l'onere motivazionale imposto con riferimento al riconoscimento della contestata recidiva. Invero, la Corte di merito facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha posto in rilievo l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e, quindi, la maggiore colpevolezza in ragione dei precedenti penali annoverati e della gr vità del fatto di cui si è reso responsabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamr issibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen