Ordinanza — n. 35064/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE LORENZO nato a BARI il 05/08/1991 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pesce L Drenzo. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta errone 3 applicazione dell'art. 133 cod. pen., dolendosi del trattamento sanzionatorio adottato dai giudici nelle conformi sentenze di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta errone 3 applicazione dell'art. 133 cod. pen., dolendosi del trattamento sanzionatorio adottato dai giudici nelle conformi sentenze di merito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE LORENZO nato a BARI il 05/08/1991 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pesce L Drenzo. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta errone 3 applicazione dell'art. 133 cod. pen., dolendosi del trattamento sanzionatorio adottato dai giudici nelle conformi sentenze di merito.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della per 2 in concreto irrogata, contenuta nella media edittale, è sostenuto da confer nte apparato argonnentativo, avendo la Corte di merito ritenuto congruo, alla luc e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il trattamento sanzionatorio irrogato in p imo grado, in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'impu . ato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile [a i censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d ?.terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. i, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ala somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec