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Ordinanza — n. 35063/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for acquittal based on specific criminal charges and alleged errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims as generic and lacking a real comparison with the decision's detailed arguments, noting that factual evaluation remains the exclusive competence of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not offer a real comparison with the decision's arguments, or if they concern matters reserved to the lower court's exclusive competence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments lack of comparison exclusive competence Court of Appeal criminal procedure costs and fine allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 192 cod. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alL'art. 192 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIMMO MAURIZIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/06/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Minnmo Maurizio, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt, 624-bis e 493-ter cod. pen. aggravati ai sensi dell'art.

61. n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione all'affermazio e di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alL'art. 192 cod. pen. Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'a Iprezzannento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze espresse nel ricorso si appalesano del tutto generiche, prive di reale confronto con le articolate argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.