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Ordinanza — n. 35062/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming suspended sentence was denied, noting it was granted at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the benefit of conditional suspension of the sentence had already been granted in the first instance. The appellant, Leva Carlino, argued for a violation of law regarding the denial of this benefit, but the court found the claim manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The benefit of conditional suspension of the sentence is granted if the conditions are met; an appeal claiming non-grant is inadmissible when the benefit was already conferred in the first instance.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence Italian Criminal Procedure Code inadmissible appeal first instance grant manifestly unfounded claim procedural costs Fine Collection Fund revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVA CARLINO nato a ROMA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Leva Ca rlino. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio d i motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che il motivo dedotto è manifestamente infond ato, essendo stato il beneficio invocato concesso sin dal primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE !l'a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della i Cassa delle ammende. Così deciso il 2