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Ordinanza — n. 35061/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Baiocco Rossano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant raised generic complaints regarding the lower court's reasoning without specifying legal or factual grounds. The court ruled that appeals must cite specific reasons under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.: An appeal must specify the legal and factual grounds; generic complaints lacking specific arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Specific Grounds Required Generic Complaints Court Costs Award perseguimento penale per diffamazione punibilità dei mass media diffusione limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIOCCO ROSSANO nato a MACERATA il 29/10/1959 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Baiocco Rossano. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnat.), la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta la conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di -inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 p Il Consigliere estensore Il Prsi „ent