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Ordinanza — n. 35059/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to habitual conduct excluding leniency under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Solinas Paolo inadmissible regarding the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued for leniency based on the particular triviality of the offense, but the court found the defendant's numerous prior convictions for theft and property crimes established habitual conduct. Consequently, the statutory exclusion of punishability was validly excluded because the defendant committed multiple offenses of the same nature, rendering the benefit inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The exclusion of punishability for particular triviality cannot be applied when the accused has committed multiple offenses of the same nature, as the norm considers the offense in its plural dimension.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code exclusion of punishability habitual conduct multiple offenses criminal appeal inadmissibility particular triviality property crimes imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, riolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, riolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLINAS PAOLO nato a NUORO il 19/10/1949 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Solinas Paolo. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, riolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti pe iali specifici annoverati dal ricorrente - riguardanti tre condanne per furto ed alt re condanne per reati contro il patrimonio - puntualmente richiamati in motivazic ne, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta dE !l ricorrente ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n . 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 — 01:«La causa di esclusione de Ila punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nor può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualor a l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime vio !azioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "rati punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto " nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrr lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme