Italian Court dismisses appeal on drunk driving refusal charge, ruling facts show intent to seek hospital testing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for refusing an alcohol test. The defense argued the conviction should have been for a different offense, but the court found the defendant's request to go to a hospital for blood testing demonstrated an intent to undergo the examination rather than a refusal. Consequently, the court ruled the appeal lacked merit and dismissed it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada; Art. 187 cod. strada: A refusal of an alcohol test is established only if the suspect's conduct clearly indicates an intent to avoid the examination, whereas requesting a blood test at a hospital negates the element of refusal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDU GIANPASQUALE nato a OZIERI il 27/04/1991 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di S \SSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pireddu Gianpasquale, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di me ito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservan 53 o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, avendo i giudici di meri :o errato nel ritenere sussistente la fattispecie in contestazione invece della dive .sa ipotesi di cui all'art. 187 cod. strada Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da confere te apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata: la Corte d'appello, con argomentare logico, non censurabile in sede di legittimità, ha rappresentato che, sebbene l'imputato avesse rifiutato in caserma di sottoporsi all'alcoltest, aveva chiesto di essere condotto in ospedale dove si era sottoposto al prelievo ematico (cfr. pag. 4 della motivazione in cui è riportata la testimonianza del teste Lei). Alla stregua di quanto rappresentato in motivazione, pert.nto, non si configura nei fatti il reato di "rifiuto": sebbene si tratti di reato istantaneo, l'atteggiamento dell'imputato lasciava comprendere che egli intendesse sottoporsi all'esame in ambiente ospedaliero o che avesse mutato proposito rispetto all'iniziale diniego.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ìmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende