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Ordinanza — n. 35056/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal critique and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a different legal qualification of the theft and requested a statutory mitigating circumstance, but the court found these arguments generic and lacking specific critique. The court ruled that the lower court's decision was logically sound and that the appeal's claims were merely factual complaints barred in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks a necessary critique of the lower court's reasoning or constitutes a mere factual complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal critique factual complaint manifestly unfounded Cassation review cosa di poco valore danno patrimoniale valore patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Art. 648, comma 3, cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale in elazione alla mancata corretta qualificazione giuridica del fatto, che avrabbe dovuto sussunnersi sotto la fattispecie di cui all'art. 648, comma 3, aod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:, RANDAZZO SALVATORE nato a ERICE il 09/04/1990 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Randa Izo Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del rea o di furto in abitazione aggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. viol zione e falsa applicazione di legge con riferimento all'affermazione della penale -esponsabilità dell'imputato;

2. Erronea applicazione della legge penale in elazione alla mancata corretta qualificazione giuridica del fatto, che avrabbe dovuto sussunnersi sotto la fattispecie di cui all'art. 648, comma 3, aod. pen.;

3. violazione e falsa applicazione della legge penale . in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente! infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, nsn scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di lelittimità.

Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante l'affermazion a di penale responsabilità dell'imputato (motivo primo di ricorso), che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del atto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del gi idizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito u a congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cor .etti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difen ;ivi sono stati correttamente disattesi dai giudici di merito che hanno fornito s il punto una puntuale risposta, fondata su corrette argomentazioni giuridiche. Ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi r guardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. p m. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mer doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatame te vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a