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Ordinanza — n. 34989/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34989/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASHKAREISHVILI MIKHEIL (CUI 03D9RAH) nato il 31/08/1984 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mikheil Lashkareishvili; considerato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina ed al mancato riconoscimento della legittima difesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dímostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria e l'insussistenza dell'invocata legittima difesa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in particolare, che i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto integrato il delitto contestato in quanto, successivamente alla sottrazione dei beni ed alla immediata e legittima reazione della persona offesa volta al recupero degli stessi ovvero ad impedirne la fuga, l'imputato reagiva violentemente al fine di procurarsi l'impunità, rimarcando l'irrilevanza, ai fini della 'qualificazione giuridica, che il tentativo di fuga dell'imputato fosse stato interrotto dall'involontaria caduta dello stesso (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34989/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina ed al mancato riconoscimento della legittima difesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dímostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria e l'insussistenza dell'invocata legittima difesa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in particolare, che i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto integrato il delitto contestato in quanto, successivamente alla sottrazione dei beni ed alla immediata e legittima reazione della persona offesa volta al recupero degli stessi ovvero ad impedirne la fuga, l'imputato reagiva violentemente al fine di procurarsi l'impunità, rimarcando l'irrilevanza, ai fini della 'qualificazione giuridica, che il tentativo di fuga dell'imputato fosse stato interrotto dall'involontaria caduta dello stesso (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa penale rapina eccesso di legittima difesa illecita violenza natura dell'infrazione reati violenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASHKAREISHVILI MIKHEIL (CUI 03D9RAH) nato il 31/08/1984 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mikheil Lashkareishvili; considerato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina ed al mancato riconoscimento della legittima difesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dímostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina impropria e l'insussistenza dell'invocata legittima difesa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in particolare, che i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto integrato il delitto contestato in quanto, successivamente alla sottrazione dei beni ed alla immediata e legittima reazione della persona offesa volta al recupero degli stessi ovvero ad impedirne la fuga, l'imputato reagiva violentemente al fine di procurarsi l'impunità, rimarcando l'irrilevanza, ai fini della 'qualificazione giuridica, che il tentativo di fuga dell'imputato fosse stato interrotto dall'involontaria caduta dello stesso (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e'condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de