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Ordinanza — n. 34988/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34988/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 FRANCESCO (CUI 05MQP9B) nato a NAPOLI il 09/06/1978 PECORARO LUIGI (CUI 00QPKLQ) nato a NAPOLI il 08/06/1960 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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art. 581-quater cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34988/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Gli adempimenti formali di cui all'art. 581 comma 1-ter e comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione devono intervenire all'atto dell'impugnazione, non prima né dopo di essa"). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione domicilio eletto procedimento in contumacia allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura iscrizione elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 581-quater cod. proc. pen
Letto il ricorso di Pecoraro Luigi e Ioio Francesco; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello conseguente alla mancata allegazione dell'elezione di domicilio nei modi previsti dall'art. 581-quater cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 FRANCESCO (CUI 05MQP9B) nato a NAPOLI il 09/06/1978 PECORARO LUIGI (CUI 00QPKLQ) nato a NAPOLI il 08/06/1960 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pecoraro Luigi e Ioio Francesco; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello conseguente alla mancata allegazione dell'elezione di domicilio nei modi previsti dall'art. 581-quater cod. proc. pen. è manifestamente infondato; rilevato che l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, al momento del deposito dell'atto di appello, non è stata allegata al ricorso alcuna dichiarazione o elezione di domicilio con conseguente violazione del novellato art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.; il Collegio intende dare seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, contestualmente alla presentazione dell'atto di appello, deve essere depositata dichiarazione o elezione di domicilio in quanto tale allegazione si pone come indefettibile manifestazione della consapevole volontà di impugnare dell'imputato (vedi Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Pasquale Mauro, Rv. 286088 — 01: "Quanto poi alla possibilità di una sorta di rimessione in termini, per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione di domicilio, essa non è contemplata dalla legge, che con le nuove previsioni in parola ha inteso coniugare l'esigenza di certezza della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell'imputato con quella della ragionevole durata del processo, oltre che assicurare il coinvolgimento nell'impugnazione dell'imputato assente; sicché consentire la possibilità di integrare ex post le carenze formali vanificherebbe del tutto la seconda delle suindicate esigenze, oltre che la stessa pregnanza delle nuove previsioni che mirano in definitiva a promuovere impugnazioni consapevoli, tenuto anche conto delle conseguenze che da esse possono discendere.

Gli adempimenti formali di cui all'art. 581 comma 1-ter e comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione devono intervenire all'atto dell'impugnazione, non prima né dopo di essa"). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Pre • • - nte Lucia • Im'peria li DEPOSI TATA IN CAN