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Ordinanza — n. 34986/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding private investigator evidence and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling the arguments regarding private investigator evidence and mitigating circumstances were generic and unsupported. The court found the lower judges correctly applied established law allowing private investigation before indictment and denied generic mitigating factors due to a lack of favorable elements. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine, while civil party expenses were not awarded due to the generic nature of their concluding memorandum.

Regesto Legislator

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Art. 391-nonies c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and unfounded, as private investigation prior to indictment is legally permissible and discretionary, and generic mitigating circumstances are denied absent specific favorable evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal private investigator evidence generic grounds mitigating circumstances procedural costs spese per le indagini ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-nonies c.p.p.
3 e 4 della sentenza impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui "è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies, cod.
Art. 62-bis c.p.
12981 del 06/02/2024, brio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
12981 del 06/02/2024, brio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti
pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa" (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv.
Sez. 2, n. 12981 del 06/02/2024, Brio
275286; da ultimo Sez. 2, n. 12981 del 06/02/2024, brio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
I giudici di merito, applicando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
Frida Scicolone in data 8 luglio 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino
281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/06/1973 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Nappo; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della relazione investigativa prodotta dalla difesa della persona offesa ed acquisita all'udienza del 21 settembre 2022, è generico (non essendo prospettata la possibile e decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità) ed al contempo manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che i giudici di merito, con motivazione ineccepibile in punto di logica (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui "è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa" (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286; da ultimo Sez. 2, n. 12981 del 06/02/2024, brio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico.

I giudici di merito, applicando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Intesa San Paolo in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv.

Frida Scicolone in data 8 luglio 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così dec