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Ordinanza — n. 34984/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34984/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS nato a SOAVE il 23/04/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elvis Dicembri; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34984/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni illecita decodificazione di offerte in codice gestione di diritti digitali risarcimento per atto illecito pigione abusiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elvis Dicembri; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS nato a SOAVE il 23/04/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elvis Dicembri; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2