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Ordinanza — n. 34983/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34983/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANOTTO SARA nato a COLOGNA VENETA il 06/01/1979 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sara Paganotto; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34983/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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piano di ripartizione spese di ristrutturazione ripartizione della rendita per coniugi contiguità spese ed oneri comuni condono parziale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sara Paganotto; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANOTTO SARA nato a COLOGNA VENETA il 06/01/1979 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sara Paganotto; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la qualificazione giuridica del fatto, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 20