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Ordinanza — n. 34980/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34980/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI DAVID nato a TERNI il 24/11/1978 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di David Mariani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva è aspecifico; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Regesto Legislator

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artt. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 34980/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva è aspecifico; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione della sentenza penale riabilitazione pentito ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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artt. 99 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di David Mariani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI DAVID nato a TERNI il 24/11/1978 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di David Mariani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 99 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva è aspecifico; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lugl