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Sentenza — n. 34979/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALFONSI JACOPO nato a FIRENZE il 07/06/1978 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jacopo D'Alfonsi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 641 cod. pen., non è consentito in questa sede è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art.99 cod. pen. conseguente all'eccessivo aumento della pena a titolo di recidiva è fondato.

Regesto Legislator

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art. 641 cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 34979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rettifica la sentenza impugnata in ordine alla pena inflitta, che ridetermina in mesi tre e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione in materia penale errore nella commisurazione della pena inadempimento reiterato adeguamento della pena doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jacopo D'Alfonsi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 641 cod.
art. 99 cod. pen
I giudici di merito hanno erroneamente applicato un aumento a titolo di recidiva superiore a quello previsto dall'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALFONSI JACOPO nato a FIRENZE il 07/06/1978 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jacopo D'Alfonsi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 641 cod. pen., non è consentito in questa sede è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art.99 cod. pen. conseguente all'eccessivo aumento della pena a titolo di recidiva è fondato.

I giudici di merito hanno erroneamente applicato un aumento a titolo di recidiva superiore a quello previsto dall'art. 99 cod. pen. in relazione alla contestata recidiva specifica e reiterata (in particolare la pena è stata aumentata del doppio anziché dei due terzi della pena da infliggere come previsto dal comma quarto dell'art. 99 cod. pen.). rilevato che la determinazione della pena finale applicata al ricorrente è frutto di un mero errore di computo è possibile procedere, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., alla rettifica della pena senza pronunciare annullamento della sentenza impugnata, pena che viene rideterminata in mesi tre e giorni dieci di reclusione; rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto;

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata in ordine alla pena inflitta, che ridetermina in mesi tre e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.