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Ordinanza — n. 34976/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34976/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIOTTI ACHILLE nato a MONTEFINO il 04/01/1959 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Achille Luciotti; considerato che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 -bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Parole chiave

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pubblicità di occasioni di libidine abuso della licenza e delle targhe marchio impostosi al pubblico contrassegno stradale notorietà acquisita prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIOTTI ACHILLE nato a MONTEFINO il 04/01/1959 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Achille Luciotti; considerato che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). I giudici di appello, infatti, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena base superiore al limite edittale, la gravità della condotta e del danno provocato dalla persona offesa nonché l'assenza di resipiscenza ovvero di altri elementi favorevoli ad una mitigazione della pena (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lugl