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Ordinanza — n. 34975/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34975/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI MAICOL nato a BUSSOLENGO il 02/03/1986 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maicol Grisetti; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 e 641 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato di truffa ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34975/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 in tema di differenza tra i reati di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inadempimento reiterato perseguimento penale per truffa conseguimento fraudolento di una prestazione truffa all'assistenza sociale sviamento della giustizia irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI MAICOL nato a BUSSOLENGO il 02/03/1986 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maicol Grisetti; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 e 641 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato di truffa ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (cfr.

Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 in tema di differenza tra i reati di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend