Ordinanza — n. 34974/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRISOLA FABIO nato a CALTANISSETTA il 14/05/1961 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Mirisola Fabio; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al .di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Società Agricola Levante in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34974/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Gianfredo Giatti in data 3 luglio 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRISOLA FABIO nato a CALTANISSETTA il 14/05/1961 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mirisola Fabio; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al .di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Società Agricola Levante in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv.
Gianfredo Giatti in data 3 luglio 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così decis