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Ordinanza — n. 34970/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34970/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC BO3AN nato il 04/03/1983 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NN. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bojan Nikolic; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34970/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bojan Nikolic; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione prova del dolo dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC BO3AN nato il 04/03/1983 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NN.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bojan Nikolic; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9