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Ordinanza — n. 34969/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34969/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI GAETANO nato a TARANTO il 14/02/1959 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Blasi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34969/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez.

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie costruzioni non autorizzate azione di manutenzione permesso di demolizione delega del possesso modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI GAETANO nato a TARANTO il 14/02/1959 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Blasi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presi ente Luci periali D E P° S1 AT IN CA',\Ck I iRIA il SET 024 IL C l 11 R1 i