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Ordinanza — n. 34967/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONGELLI LETIZIA nato a PESCARA il 15/11/1975 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letizia Scavongelli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. e la conseguente eccessività della pena irrogata, non sono consentiti, in quanto hanno ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letizia Scavongelli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. e la conseguente eccessività della pena irrogata, non sono consentiti, in quanto hanno ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali peggioramento di uno stato anteriore motivi di cassazione modificazione delle conclusioni
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONGELLI LETIZIA nato a PESCARA il 15/11/1975 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letizia Scavongelli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. e la conseguente eccessività della pena irrogata, non sono consentiti, in quanto hanno ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 202